Art. 15.
(Diritti di lavoro e in materia di previdenza sociale).

      1. Le donne vittime di violenze hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.
      2. La sospensione o la risoluzione del contratto di lavoro danno luogo al diritto all'indennità di disoccupazione. Il tempo di sospensione è considerato come periodo di contribuzione effettiva ai fini delle prestazioni della previdenza sociale e di disoccupazione.
      3. Le imprese che durante i periodi di assenza di lavoratrici vittime di violenza assumono, con contratto a tempo determinato, personale che le sostituisce, hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali. La lavoratrice riprende il proprio lavoro alle condizioni in essere prima della sospensione del contratto.
      4. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dalle violenze sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari.